Art. 3.

      1. Ai fini dell'applicazione dei benefìci ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.